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Sez. 5, Sentenza n. 12831 del 04/09/2002 (Rv. 557244 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Crediti nascenti da contributi AIMA - Individuazione dell'esercizio dell'impresa a cui imputarli - Criterio del tempo della previsione di diritto comunitario - Esclusione - Criterio del tempo del provvedimento amministrativo - Affermazione.
Stato
decisa il 2002-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557244-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

In tema di componenti del reddito d'impresa, i contributi dell'Azienda per gli interventi sul Mercato agricolo (AIMA), dovuti in presenza dei presupposti definiti dal diritto comunitario, acquistano certezza e determinabilità, ai fini dell'imputazione al reddito corrispondente ad un determinato esercizio dell'impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l'ammontare. Ne consegue che, solo a seguito del decreto di liquidazione, che rende certo e liquido il credito, quest'ultimo concorre alla formazione della base imponibile e deve essere iscritto - dall'imprenditore - fra i componenti positivi del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)