Sez. 5, Ordinanza n. 23588 del 11/11/2011 (Rv. 620012 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazione ex art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Richiesta da parte del contribuente - Indispensabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di rimborso della maggiore imposta di registro pagata per il trasferimento di immobili in aree incluse in piani urbanistici particolareggiati.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l'indispensabilità di un'istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici (quale, ad esempio, quella di destinare l'immobile a propria abitazione) o nell'indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall'Amministrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto al rimborso della differenza tra l'imposta di registro nella misura ordinaria, applicata dall'Ufficio, e quella ridotta prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, per immobili compravenduti in aree incluse in piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati, non avendo dichiarato il contribuente, al momento della stipula dell'atto di compravendita, di volersi avvalere delle predette agevolazioni).
Riferimenti normativi: Legge 23/11/2000 num. 388 art. 33, DPR 26/06/1986 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)