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Sez. 5, Sentenza n. 14117 del 11/06/2010 (Rv. 613774 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazione - Richiesta da parte del contribuente - Indispensabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di rimborso della maggiore imposta di registro pagata per il trasferimento di immobili in aree incluse in piani urbanistici particolareggiati.
Stato
decisa il 2010-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613774-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l'indispensabilità di un'istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici (quale, ad esempio, quella di destinare l'immobile a propria abitazione) o nell'indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall'Amministrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto fondata, ricorrendone i presupposti, la richiesta di rimborso della differenza tra l'imposta di registro ordinaria applicata dall'Ufficio e quella ridotta prevista dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 per immobili compravenduti in aree incluse in piani urbanistici particolareggiati, pur non essendo stato il beneficio richiesto nell'atto di trasferimento).

Riferimenti normativi: Legge 23/11/2000 num. 388 art. 33, Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)