Sez. U, Sentenza n. 2411 del 16/06/1975 (Rv. 376284 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - RILASCIO E DECADENZA DELLA LICENZA - OSSERVANZA DELLA LICENZA - POTERI DELLA PA - POSIZIONE DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - RILASCIO E DECADENZA DELLA LICENZA - OSSERVANZA DELLA LICENZA - POTERI DELLA PA - POSIZIONE DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO.*
La licenza edilizia opera come elemento integrativo della fattispecie complessa dalla quale sorge in concreto, per il cittadino, lo ius aedificandi, in quanto essa condiziona non solo il mero Esercizio di tale diritto, ma anche le modalita secondo le quali esso deve svolgersi. Pertanto, non solo l'apprezzamento delle ragioni di interesse pubblico che si collegano propriamente al rilascio della licenza edilizia, ma anche l'accertamento e la valutazione della concreta osservanza, da parte dell'autorizzato, dei limiti e delle prescrizioni attinenti - sempre nell'interesse pubblico - alle predette modalita esecutive dell'attivita permessa rimangono affidate alla discrezionalita, non soltanto tecnica ma anche amministrative, dell'amministrazione competente, alla quale deve percio riconoscersi, unitamente al potere di concedere la licenza, anche quello di rimuovere l'elemento autorizzativo, ossia di dichiarare la decadenza dell'autorizzato dal concreto Esercizio del diritto di costruire. Da cio consegue che la concessione della licenza edilizia non da vita, in capo al soggetto privato, ad una posizione di diritto soggettivo perfetto, ma lascia inalterata la preesistente posizione di interesse legittimo fino a quando l'opera non sia stata ultimata: e che, pertanto, l'eventuale illegittimita nella esplicazione sia del potere di concedere la licenza, come di quello (a carattere propriamente sanzionatorio) di pronunciarne la revoca o la decadenza posteriormente al suo rilascio, non puo, per il privato autorizzato, costituire se non violazione del suo interesse legittimo al corretto Esercizio dei poteri medesimi e giammai puo assurgere a lesione di un diritto soggettivo perfetto, sindacabile dal giudice ordinario. (V 427/72, mass n 356341).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 25/03/1935 num. 640 art. 4, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)