Sez. 1, Sentenza n. 11961 del 04/11/1992 (Rv. 479330 - 01)
Spese giudiziali civili - In genere | Domanda di risarcimento del danno contro lo Stato ex art. 5 legge 13 aprile 1988 n. 117 - Fase di deliberazione in camera di consiglio - Disciplina sulla responsabilità per le spese e i danni processuali - Applicabilità - Condizioni - Declaratoria di inammissibilità della domanda - Necessità.
Spese giudiziali civili - In genere
La disciplina sulla responsabilità delle parti per le spese e i danni processuali, dettata dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., opera anche con riferimento alla fase di deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno contro lo Stato prevista dall'art. 5 della Legge 13 aprile 1988 n. 117, quando si sia conclusa con declaratoria di inammissibilità, cioè con provvedimento definitivo, eliminando il procedimento davanti al giudice adito, e decisorio, in quanto idoneo ad incidere sul diritto al risarcimento, escludendone l'operatività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)