Sez. 3, Sentenza n. 3028 del 02/04/1996 (Rv. 496741 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esclusione - Terreno destinato ad utilizzazione non agricola - Piano Regolatore Generale - Adottato dal Comune e non approvato dalla Regione - Epoca di riferimento per la verifica della sussistenza della destinazione urbanistica - Cessione del contratto cui si riferisce la richiesta di esercizio della prelazione - Vicende anteriori e successive concernenti lo strumento urbanistico - Rilevanza - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione o di riscatto dei fondi rustici (art. 8 legge n. 590 del 1965), è sufficiente che il terreno oggetto dell'alienazione sia destinato ad utilizzazione non agricola sulla base di un piano regolatore generale, che, all'atto della cessione del fondo, alla quale si riferisce la richiesta di prelazione o di riscatto, risulti deliberato dal Comune, ancorché non approvato dall'autorità tutoria; senza che possano assumere rilievo. rispetto all'indicata situazione di fatto e di diritto, circostanze anteriori o successive (quali, nella specie, le "bocciature" del piano regolatore in questione, intervenute la prima anteriormente alla cessione del fondo e la seconda dopo che, sempre anteriormente all'indicata cessione, il Comune aveva nuovamente adottato il piano medesimo).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)