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Sez. 3, Sentenza n. 6273 del 01/07/1994 (Rv. 487271 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Esclusione - Condizioni - Terreni destinati ad utilizzazione edilizia industriale e turistica - Esistenza di piani regolatori - Nozione di piano regolatore - Piano regolatore generale - Inclusione.
Stato
decisa il 1994-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487271-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

Ai fini della esclusione del diritto di prelazione o di riscatto dei fondi rustici, prevista dall'art. 8 comma secondo della legge 26 maggio 1965 n. 590 nei casi in cui il terreno promesso in vendita, in base al piano regolatore, anche se non ancora approvato, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, il termine "piano regolatore" non deve essere inteso nel suo significato tecnico giuridico proprio della legislazione urbanistica ma deve essere piuttosto riferito ad ogni strumento urbanistico pervenuto ad un grado di completezza e perfezione sufficiente per ritenere esistente una volontà precettiva della pubblica amministrazione volta a regolare l'assetto del territorio con quel carattere di stabilità, di determinatezza ed imperatività che caratterizza i provvedimenti "jure imperii" ed a maggior ragione comprende, quindi, anche i piani regolatori generali, che, avendo funzione di tracciare le linee da osservarsi nella ricostruzione dei centri abitati e di dividere le zone del territorio comunale con la specificazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, sono da soli capaci di modificare la destinazione del terreno, prescindendo dai piani particolareggiati o dai piani di fabbricazione, che hanno solo funzione di completamento del piano regolatore generale del quale realizzano solo l'aspetto esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 86, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)