Sez. 2, Sentenza n. 8223 del 06/11/1987 (Rv. 455837 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN UN GIUDIZIO AUTONOMO - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN UN GIUDIZIO AUTONOMO - LIMITI.*
L'Azione di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 capoverso cod. proc. civ. deve proporsi di regola allo stesso giudice investito della causa da cui si fa derivare la responsabilità, essendo consentita la proposizione in Sede separata soltanto nel caso in cui dopo l'emanazione e l'esecuzione del provvedimento cautelare l'attività processuale non sia più proseguita per inerzia della parte istante, come nel caso di sopravvenuta inefficacia del sequestro autorizzato anteriormente alla causa di merito ai sensi dell'art. 683 cod. proc. civ. per la mancata successiva instaurazione del giudizio di convalida e di merito. Conseguentemente la domanda di risarcimento ex art. 96 citato è improponibile in un giudizio autonomo diverso da quello al quale si fa risalire il danno, ove sia stato definito con una declaratoria di Estinzione del processo per riassunzione oltre il termine fissato, non vertendosi in una ipotesi di arresto della attività processuale che precluda alla parte interessata la proposizione dell'Azione risarcitoria in luogo di eccepire la Estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ.. (V 1545/85, mass n 439536; (V 874/84, mass n 433073; (V 2432/83, mass n 427299; (V 6407/81, mass n 417209).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 683
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)