Sez. 3, Sentenza n. 1545 del 21/02/1985 (Rv. 439536 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO O COLPA GRAVE - DISTINZIONE TRA LE DUE IPOTESI - PROVVEDIMENTO CAUTELARE GIÀ ESEGUITO - REVOCA PER LA MANCANZA DEL PERICULUM IN MORA - RESPONSABILITÀ PER DOLO - NECESSITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO O COLPA GRAVE - DISTINZIONE TRA LE DUE IPOTESI - PROVVEDIMENTO CAUTELARE GIÀ ESEGUITO - REVOCA PER LA MANCANZA DEL PERICULUM IN MORA - RESPONSABILITÀ PER DOLO - NECESSITÀ.*
Al fine di stabilire se l'elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ. per Atti o comportamenti processuali delle parti sia individuato dal criterio del dolo o della colpa grave (primo comma della norma citata) oppure da quello della normale diligenza per cui rileva anche la colpa lieve (secondo comma della stessa norma) occorre considerare che tale secondo comma - per il fatto di costituire norma eccezionale rispetto alla previsione generale contenuta nel primo comma - trova applicazione nelle sole ipotesi ivi previste (inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritto una domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata), mentre tutte le altre ipotesi ricadono sotto la disciplina del primo comma citato. Pertanto, ove il giudice revochi un provvedimento cautelare già eseguito perché - pur sussistendo la situazione soggettiva che la parte ha inteso salvaguardare chiedendo la tutela provvisoria - manchi però in concreto il periculum in mora, che rappresenta soltanto un presupposto dell'Azione cautelare, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 96, e non in quella prevista dal secondo comma, dal momento che non può ritenersi insussistente il diritto per cui è stato eseguito il provvedimento cautelare. (V 874/84, mass n 433073; (V 2432/83, mass n 427299; (V 6407/81, mass n 417209; (Conf 3799/83, mass n 428713; (Conf 1722/82, mass n 419558).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)