Sez. 1, Sentenza n. 18200 del 28/11/2003 (Rv. 568512 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Cancellazione - Legge Regione Marche n. 6 del 1988 - Effetti - Decorrenza.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
In tema di cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane, l'art. 6, legge Regione Marche n. 6 del 1988, emanata nell'esercizio della competenza legislativa di tipo concorrente, in applicazione del canone che impone di privilegiare l'interpretazione conforme alla Costituzione, va interpretato alla luce dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e, pertanto, deve ritenersi che, in virtù di detta norma, la cancellazione dall'albo produca effetti 'ex nunc', qualora sia disposta per la perdita dei requisiti dell'iscrizione all'albo, ovvero per altri fatti sopravvenuti (tra essi, la domanda dell'interessato) ed operi, invece, 'ex tunc', nel caso in cui si accerti, in sede amministrativa o giudiziaria, l'inesistenza 'ab initiò dei requisiti per l'iscrizione all'albo.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7, Legge Reg. Marche 28/03/1988 num. 6 art. 6, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)