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Sez. 1, Sentenza n. 5437 del 25/10/1984 (Rv. 437132 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI SALVATAGGIO - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - SINISTRI - OBBLIGO DI EVITARE O DENUNCIARE IL DANNO - DEBITO DELLO ASSICURATORE CONTRO I DANNI - NATURA - DEBITO DI VALORE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO NELL'IPOTESI DI PRESTAZIONE INDENNITARIA COSTITUITA DA RIMBORSO DI UNA SOMMA DI DENARO, SPESA DEL CREDITORE PER EVITARE O RIDURRE LA PERDITA DEL BENE ASSICURATO.*
Stato
decisa il 1984-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437132-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI SALVATAGGIO - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - SINISTRI - OBBLIGO DI EVITARE O DENUNCIARE IL DANNO - DEBITO DELLO ASSICURATORE CONTRO I DANNI - NATURA - DEBITO DI VALORE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO NELL'IPOTESI DI PRESTAZIONE INDENNITARIA COSTITUITA DA RIMBORSO DI UNA SOMMA DI DENARO, SPESA DEL CREDITORE PER EVITARE O RIDURRE LA PERDITA DEL BENE ASSICURATO.*

Il debito dell'assicuratore contro i danni è debito di valore e non di valuta, perché oggetto dell'Assicurazione è il risarcimento del danno sofferto dall'assicurato, anche nell'ipotesi che la prestazione indennitaria sia il rimborso di una somma di danaro, spesa dal creditore per evitare o ridurre la perdita del bene assicurato (cosiddetta spesa di salvataggio: art. 1914 cod. civ. e 534 cod. nav.). Pertanto, anche se la lesione patrimoniale consiste nella erogazione di una determinata somma di denaro, l'obbligazione non si trasforma in debito di valuta e l'integrale ripristino del patrimonio del danneggiato, cui il risarcimento è predisposto, può essere conseguito solo computando la svalutazione intervenuta fra il momento della erogazione della somma e quello della liquidazione del danno. (V 1582/80, mass n 405151; (V 5999/80, mass n 409775; (V 1506/80, mass n 405061; (V 3925/79, mass n 400386).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1909, Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Navig. art. 534

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)