Sez. L, Sentenza n. 10531 del 23/10/1993 (Rv. 484036 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - Soggetti (anziani) | Ultrasessantacinquenni invalidi civili - Sanatoria ex art. 1, secondo comma, legge n. 93 del 1988 - Portata ex art. 13 legge n. 412 del 1991 -Provvedimenti di liquidazioni dell'I.N.P.S. adottati anteriormente al periodo di vigenza del D.L. n. 495 del 1987 non convertito - Sanatoria ex art. 1, primo comma, D.L. n. 25 del 1988 - Operatività - Equiparazione sostanziale tra le due sanatorie - Configurabilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - Soggetti (anziani)
In tema di pensione sociale agli invalidi civili ultrasessantacinquenni, la sanatoria prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988 n. 93 - autenticamente interpretato (dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412) nel senso che gli effetti da essa fatti salvi, derivanti da atti o provvedimenti emessi durante il periodo di vigenza (cioè dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988) del non convertito D.L. n. 495 del 1987, sono solo quelli conseguenti a provvedimenti di liquidazione della pensione sociale sostitutiva emessi in quel periodo dall'I.N.P.S., con esclusione, quindi, di atti o provvedimenti prodromici e preliminari provenienti da altri soggetti (quali le delibere di comitati di assistenza e beneficenza pubblica o le decisioni delle commissioni sanitarie o le semplici istanze degli interessati) - non esclude l'operatività (in relazione ai provvedimenti di liquidazione adottati dall'I.N.P.S. anteriormente al periodo di vigenza del citato D.L. non convertito) della sanatoria prevista dall'art. 1, primo comma, del D.L. n. 25 del 1988 (mantenuto dalla legge di conversione n. 93 del 1988); ma ha comportato la sostanziale equiparazione delle due sanatorie (quella di cui al primo comma, convertito, dell'art. 1 del D.L. n. 25 del 1988 e quella di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 93 del 1988), che hanno entrambe effetto solo su provvedimenti di liquidazione della pensione già adottati dall'I.N.P.S. alla data dell'8 febbraio 1988 (entrata in vigore del D.L. n. 25 del 1988), siano essi caduti nell'arco di vigenza del decreto non convertito (cioè dal 10 febbraio 1987 al 7 febbraio 1988) o siano stati emessi anteriormente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/12/1987 num. 495 art. 1, Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 art. 1 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)