diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5384 del 02/09/1986 (Rv. 447927 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - SOPPRESSIONE DI UNA PARTE DEI POSTI - CONSEGUENZIALI SINGOLI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - AFFIDAMENTO AD ALTRI LAVORATORI GIÀ IN SERVIZIO DI UNA PARTE DELL'ATTIVITÀ ESPLETATA DAI LAVORATORI LICENZIATI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447927-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - SOPPRESSIONE DI UNA PARTE DEI POSTI - CONSEGUENZIALI SINGOLI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - AFFIDAMENTO AD ALTRI LAVORATORI GIÀ IN SERVIZIO DI UNA PARTE DELL'ATTIVITÀ ESPLETATA DAI LAVORATORI LICENZIATI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Il datore di lavoro nell'Esercizio del suo potere di iniziativa economica può legittimamente introdurre nuove forme di svolgimento dell'attività produttiva ovvero semplicemente ridurre quantitativamente l'entità di questa, con contestuale soppressione di una parte dei posti di lavoro; in tal ipotesi egli può legittimamente procedere - anziché al licenziamento collettivo per riduzione di personale a singoli licenziamenti di dipendenti nominativamente individuati, l'attività dei quali si riveli oggettivamente non più necessaria in conseguenza di tale riduzione. In tal caso il giudice, nell'indagare in ordine alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, deve verificare la veridicità delle finalità tecnico-economiche affermate dal datore di lavoro, tenendo conto - come presunzioni semplici - della circostanza della mancata assunzione di altri lavoratori in sostituzione di quelli licenziati nonché della obiettiva riduzione del volume di affari dell'azienda, mentre non è di ostacolo l'affidamento ad altri lavoratori già in servizio di una parte dell'attività in precedenza espletata da quelli licenziati. (nella specie il datore di lavoro aveva soppresso un suo ufficio periferico addetto alle vendite ed aveva licenziato tutti i piazzisti che lo componevano, affidando ad alcuni ispettori già in servizio una parte degli affari in precedenza trattati dai piazzisti e demandando ad agenti gli affari residui; la suprema Corte ha confermato la pronuncia che aveva ritenuto legittimi tali licenziamenti. (V 5910/85, mass n 443080; (V 2056/85, mass n 439959; (V 952/85, mass n 439105; (V 2525/80, mass n 406267).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)