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Sez. 2, Sentenza n. 5900 del 24/03/2004 (Rv. 571496 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Risultanze probatorie - Mancata utilizzazione ai fini della decisone - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571496-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

Qualora le risultanze della prova testimoniale ammessa ed esperita nel corso del processo non vengano poste dal giudice a fondamento della sentenza, sia il giudizio di verosimiglianza di cui all'art. 2723 cod. civ. sia quello relativo alla attendibilità dei testi escussi risultano frustranei, e pertanto la relativa omissione da parte del giudice non vizia l'adottata decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)