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Sez. 3, Sentenza n. 3946 del 23/06/1980 (Rv. 407842 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - CONDUTTORE PARTECIPANTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE DEL CONIUGE DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE - RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1980-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407842-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - CONDUTTORE PARTECIPANTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE DEL CONIUGE DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE - RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - ININFLUENZA.*

Legittimato passivo nella controversia diretta ad ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di locazione, stipulato sia anteriormente che posteriormente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n 151) e unicamente il conduttore che ha stipulato il contratto e non anche il suo coniuge, in quanto nella prima ipotesi il rapporto contrattuale, validamente stipulato secondo la legge del tempo, verrebbe alterato con l'aggiunta di un nuovo soggetto giuridico ad esso estraneo in contrasto con il principio della irretroattivita della legge, disconoscendosi gli effetti di un atto NATO, secondo la legge del tempo, perfettamente valido ed efficace, mentre nella seconda ipotesi l'art 184 cod civ (nella nuova formulazione) prevede solo l'annullabilita per la Mancanza del consenso o della convalida del coniuge. (V 3111/79, mass n 399465; (V 464/79, mass n 389761).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)