Sez. 1, Sentenza n. 8226 del 16/06/2000 (Rv. 537684 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al Tribunale - Provvedimenti ex art. 2409 cod.civ. - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. o con istanza di regolamento di competenza - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE
I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. in ordine ad irregolarità della gestione di una società di capitali (nella specie revoca del liquidatore di una Srl e nomina, in sua vece, di un amministratore giudiziario) sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso nemmeno nelle ipotesi in cui si disponga la revoca degli amministratori e dei sindaci, risolvendosi tali situazioni in misure cautelari e provvisorie che non definiscono conflitti tra parti contrapposte e sono perciò privi del requisito della decisorietà e dell'attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale, con la conseguenza che quand'anche non altrimenti impugnabili, detti provvedimenti non sono suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. né di ricorso per regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)