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Sez. 1, Sentenza n. 6241 del 21/06/1999 (Rv. 527743 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al Tribunale- Provvedimenti ex art. 2409 cod. civ. - Corte d'appello - Reclamo - Ammissibilità - Diniego - Decreto relativo - Impugnazione con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527743-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE

Il decreto della Corte d'appello che neghi l'ammissibilità del reclamo avverso provvedimenti resi dal tribunale sulla denuncia di irregolarità nella gestione di società, secondo le previsioni dell'art. 2409 cod. civ. (nella specie, il provvedimento che dispone l'ispezione giudiziale della società), è priva di decisorietà, in quanto la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la stessa natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato. E, poiché i provvedimenti resi dal tribunale nella materia in esame sono atti di volontaria giurisdizione, e si esauriscono in misure cautelari e provvisorie, che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte con attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale, alla pronuncia della Corte d'appello che risolva la questione relativa all'ammissibilità del reclamo avverso tali provvedimenti non può riconoscersi autonoma valenza decisoria. Ne consegue la inammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti di tale pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)