Sez. 2, Sentenza n. 2204 del 14/06/1976 (Rv. 380999 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - DEMOLIZIONE DI EDIFICIO IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - PROPONIBILITA - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - DEMOLIZIONE DI EDIFICIO IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - PROPONIBILITA - LIMITI.*
E proponibile contro un ente pubblico (nella specie: INPS) la domanda di condanna alla demolizione di una costruzione da esso eretta a distanza inferiore a quella minima legale, salvo che l'ente dimostri di aver destinato quell'edificio all'attuazione dei suoi fini istituzionali mediante provvedimento amministrativo anche implicito presupponga la valutazione della indispensabilita del sacrificio o della compressione del diritto di proprieta del vicino. (V 3167/73, mass n 366970; (V 341/70, mass n 345235; (V 303/67, mass n 326130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)