Sez. 1, Sentenza n. 2681 del 03/05/1984 (Rv. 434712 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE DEDUZIONI DELLE PARTI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - INTERPRETAZIONE DETERMINANTE UN "ERROR IN PROCEDENDO" - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE DEDUZIONI DELLE PARTI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - INTERPRETAZIONE DETERMINANTE UN "ERROR IN PROCEDENDO" - CONSEGUENZE.*
Il principio secondo il quale l'interpretazione della domanda è compito esclusivo del giudice del merito, non opera quando si deduca un error in procedendo, vale a dire la violazione di una norma processuale, come nel caso in cui si assuma violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il divieto di sostituire l'ufficio un'Azione diversa a quella formalmente proposta, o il travisamento del contenuto della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio quale causa dell'errato convincimento che il suo successivo sviluppo costituisca domanda nuova. (Conf 3800/83, mass n 428715; (Conf 6550/82, mass n 424169; (Conf 3170/80, mass n 406970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)