Sez. 1, Sentenza n. 6550 del 02/12/1982 (Rv. 424169 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA DETERMINANTE UN 'ERRORE IN PROCEDENDÒ - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA DETERMINANTE UN 'ERRORE IN PROCEDENDÒ - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
La censura, con cui il ricorrente per Cassazione si dolga che il giudice del merito abbia ritenuto non proposta una domanda in effetti avanzata, si risolve nella denuncia di un vizio di omessa pronuncia, cioè di un errore "in procedendo", a fronte della quale la suprema Corte non è vincolata all'interpretazione del contenuto delle domande introdotte in causa, resa da detto giudice, ma può procedere direttamente all'interpretazione stessa, in base ad un'autonoma valutazione degli Atti. (V 229/82, mass n 417914; (V 3170/80, mass n 406970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)