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Sez. 3, Sentenza n. 3800 del 03/06/1983 (Rv. 428715 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE DEDUZIONI DELLE PARTI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - INTERPRETAZIONE DETERMINANTE UN VIZIO "IN PROCEDENDO" - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428715-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE DEDUZIONI DELLE PARTI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - INTERPRETAZIONE DETERMINANTE UN VIZIO "IN PROCEDENDO" - CONSEGUENZE.*

Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande e delle deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto rimesso in via esclusiva al giudice del merito, non si applica quando quella interpretazione abbia determinato un vizio in procedendo, prevalendo in tale ipotesi il principio per il quale, nell'esame delle questioni relative a siffatto vizio, la Corte di Cassazione è giudice anche di fatto e può procedere ad una interpretazione degli Atti processuali in genere, e delle istanze e deduzioni delle parti in specie, eventualmente anche difforme da quella dei giudici del merito. (Conf 5633/79, mass n 402235).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)