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Sez. 3, Sentenza n. 1306 del 15/03/1989 (Rv. 462162 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - IPOTESI NORMATIVA EX ART. 1227, SECONDO COMMA, COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462162-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - IPOTESI NORMATIVA EX ART. 1227, SECONDO COMMA, COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Il comma secondo dell'art. 1227 cod. civ. non concerne l'ipotesi del concorso di colpa nella produzione dell'evento dannoso, prevista nel primo comma dello stesso articolo al limitato fine di una riduzione proporzionale del risarcimento, ma presuppone che il comportamento del danneggiato sia stato unica causa efficiente del predetto evento e si riferisce alle ulteriori conseguenze dannose che, a causa del mancato uso della ordinaria diligenza, abbiano aggravato il danno diretto. Consegue che la suddetta disposizione non trova applicazione ove il giudice del merito abbia ritenuto che alla produzione dell'evento lesivo abbiano concorso sia l'agente che il danneggiato. (V 1203/84, mass n 433350; (V 1594/83, mass n 426434; (V 1870/70, mass n 347858; (V 1832/69, mass n 340941; (Conf 1398/56, mass n...).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)