Sez. 3, Sentenza n. 1175 del 24/04/1974 (Rv. 369194 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - DEL GIUDICE D'APPELLO - PER RELATIONEM - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - DEL GIUDICE D'APPELLO - PER RELATIONEM - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il riferimento, da parte dei giudici di appello, alla motivazione adottata nella sentenza di primo grado deve ritenersi legittimo qualora i detti giudici, riproducendo o richiamando nella propria pronuncia gli elementi essenziali dell'altra motivazione, dimostrino non solo di far propria tale motivazione, ma anche di avere esaminato le censure contro di essa e di averle ritenute infondate. (Conf 3666'71, mass n 355412).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)