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Sez. 3, Sentenza n. 1175 del 24/04/1974 (Rv. 369194 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - DEL GIUDICE D'APPELLO - PER RELATIONEM - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369194-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - DEL GIUDICE D'APPELLO - PER RELATIONEM - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il riferimento, da parte dei giudici di appello, alla motivazione adottata nella sentenza di primo grado deve ritenersi legittimo qualora i detti giudici, riproducendo o richiamando nella propria pronuncia gli elementi essenziali dell'altra motivazione, dimostrino non solo di far propria tale motivazione, ma anche di avere esaminato le censure contro di essa e di averle ritenute infondate. (Conf 3666'71, mass n 355412).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)