Sez. 5, Sentenza n. 1337 del 16/12/1982 Ud. (dep. 15/02/1983) Rv. 157435 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - VALORE PROBATORIO - FONTE DI PROVA ANCHE PRIMA DELLA TRADUZIONE IN VERBALI DELLE COMUNICAZIONI - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - VALORE PROBATORIO - FONTE DI PROVA ANCHE PRIMA DELLA TRADUZIONE IN VERBALI DELLE COMUNICAZIONI - FATTISPECIE.*
Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche costituiscono legittima fonte di prova anche prima che il magistrato disponga, ai sensi dell'art. 226 quater cod. proc. pen., la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. L'anzidetta traduzione in verbali delle comunicazioni registrate non è ricompresa nelle modalità esecutive dell'intercettazione e quindi la sua omissione non è causa di nullità. (V mass n 155247; (Conf mass n 149053; (Conf mass n 154912; (Conf mass n 142365).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)