diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 16311 del 23/01/2014 Cc. (dep. 14/04/2014) Rv. 259875 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Produzione di memorie - Termine per la presentazione - Termine previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259875-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di prevenzione, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale prevista dall'art. 121 cod. proc. pen., ma da quella speciale di cui all'art. 127, comma secondo, cod. proc. pen., applicabile in ragione del rinvio dell'art. 4 della l. n. 1423 del 1956 all'art. 678 cod. proc. pen. e, da questo, all'art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità della produzione, il termine di cinque giorni prima della udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 658, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 06/09/2011 num. 159 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)