Sez. 5 - , Sentenza n. 1203 del 14/11/2019 Cc. (dep. 14/01/2020) Rv. 277854 - 02
REATI CONTRO IL PATRIMONIO | Autoriciclaggio riguardante il provento del delitto di bancarotta patrimoniale – Condotta anteriore alla dichiarazione di fallimento – Configurabilità del reato – Sussistenza – Condizioni – Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)