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Sez. U, Sentenza n. 1613 del 08/05/1976 (Rv. 380378 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - AZIENDA COMUNALE PER IL GAS - RIMOZIONE DI UNA TUBATURA DI ALLACCIAMENTO - RIPRISTINO DELLO STATO DELL'IMMOBILE PRIVATO - POTERE DELL'AGO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380378-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - AZIENDA COMUNALE PER IL GAS - RIMOZIONE DI UNA TUBATURA DI ALLACCIAMENTO - RIPRISTINO DELLO STATO DELL'IMMOBILE PRIVATO - POTERE DELL'AGO - SUSSISTENZA.*

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal proprietario di un immobile contro un'azienda comunale per il gas, al fine di ottenere la rimozione di tubatura di allacciamento, che assuma indebitamente installata su muro di sua pertinenza, nonche il ripristino dello stato dei luoghi. Invero, se l'assunzione e l'organizzazione tecnica da parte dell'amministrazione comunale di un pubblico servizio facoltativo, quale quello per la produzione e la distribuzione del gas, rientrano nell'esclusiva discrezionalita dell'amministrazione medesima, nel valutare l'interesse generale, deve ritenersi che, nella concreta attuazione del servizio stesso in favore dell'utilita individuale dei singoli cittadini, ogni discrezionalita resta esclusa, tanto nel rapporto con l'utente, fondato su negozio di diritto privato, tanto nei rapporti con soggetti estranei, la cui sfera patrimoniale puo subire restrizioni solo in forza di convenzione, o per imposizione di servitu coattiva, nei casi previsti dalla legge. Ne consegue che, nei confronti di detta attivita materiale dell'amministrazione, non puo invocarsi il divieto, fatto al giudice ordinario dall'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all e, di condannare l'amministrazione ad un facere, tale divieto operando solo in ordine alle attivita che si riallaccino ad un provvedimento rivolto ad attuarne i fini istituzionali, o che comunque si innestino nell'Esercizio di una funzione amministrativa. (V 3167/73, mass n 366970; (V 504/70, mass n 345534; (V 341/70, mass n 345235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)