Sez. 3, Sentenza n. 1944 del 14/05/1977 (Rv. 385667 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
L'art 1460 cod civ, il quale autorizza il contraente, che non abbia ottenuto l'adempimento della prestazione di cui e creditore, a rifiutare quella di cui e debitore, sempre che il rifiuto non sia contrario a buona fede, appresta uno strumento di tutela non solo in Sede processuale, con l'eccezione di inadempimento rivolta a paralizzare la domanda dell'altro contraente, ma anche al di fuori del giudizio, rendendo legittimo un rifiuto della prestazione, altrimenti non consentito. (V 2353/74, mass n 370748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)