Sez. 1, Sentenza n. 291 del 07/02/1972 (Rv. 356138 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE- CRITERI - INADEMPIMENTO NON GRAVE DI UNA PARTE - RIFIUTO DELLO ADEMPIMENTO DA PARTE DELL'ALTRA - INGIUSTIFICATEZZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE- CRITERI - INADEMPIMENTO NON GRAVE DI UNA PARTE - RIFIUTO DELLO ADEMPIMENTO DA PARTE DELL'ALTRA - INGIUSTIFICATEZZA.*
Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altra parte, ai sensi dell'art 1460 cod civ, nell'indagare sull'importanza delle singole inadempienze, si deve procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, in riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma altresi ai rapporti di causalita e proporzionalita degli inadempimenti rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, onde stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto, dell'altra, di eseguire le prestazioni dovute, tenendo presente che quando l'inadempimento di una parte non e grave, il rifiuto dell'altra di adempiere la propria obbligazione non e di buona fede e non e giustificato ai sensi dell'art 1460 citato. (Conf 3684'69, mass n 343931; 3644'69, mass n 343871; 1596'69, mass (n 340506; 205'69, mass n 338135).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)