Sez. 5, Sentenza n. 26751 del 29/01/2016 Cc. (dep. 27/06/2016) Rv. 267216 - 01
IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza depositata oltre il quindicesimo giorno - Autoassegnazione di un termine superiore per il deposito della sentenza - Conseguenze in tema di termini per impugnare.
IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE
In tema di impugnazioni, la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza e, per le parti non presenti e, comunque, nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, in quanto trattasi di disposizione che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen. di talchè non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs. che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti dinanzi al giudice di pace a meno che non sia diversamente stabilito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)