Sez. 1, Sentenza n. 2048 del 10/04/1979 (Rv. 398430 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - GIOIELLI E DENARO - MOBILIA - PRESUNZIONE DI ESISTENZA - LIMITI - ESISTENZA DI INVENTARIO COMPLETO DELLE INDICAZIONI EX ART 775 COD PROC CIV E TEMPESTIVAMENTE REDATTO - CONSEGUENZE - EREDITA DEVOLUTA AD UN MINORE ED ACCETTATA CON BENEFICIO DI INVENTARIO - REDAZIONE DI QUEST'ULTIMO DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI CON INCLUSIONE DI BENI ORIGINARIAMENTE PRETERMESSI - INEFFICACIA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - GIOIELLI E DENARO - MOBILIA - PRESUNZIONE DI ESISTENZA - LIMITI - ESISTENZA DI INVENTARIO COMPLETO DELLE INDICAZIONI EX ART 775 COD PROC CIV E TEMPESTIVAMENTE REDATTO - CONSEGUENZE - EREDITA DEVOLUTA AD UN MINORE ED ACCETTATA CON BENEFICIO DI INVENTARIO - REDAZIONE DI QUEST'ULTIMO DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI CON INCLUSIONE DI BENI ORIGINARIAMENTE PRETERMESSI - INEFFICACIA.*
La presunzione di esistenza nell'eredita di gioielli, denaro e mobilia, in percentuale predeterminata rispetto al valore dell'asse, ai sensi e sotto il vigore del primo comma dell'art 31 del RD 30 dicembre 1923 n 3270, puo essere vinta dalle risultanze di un inventario di eredita beneficiata, di tutela, di fallimento, od effettuato in seguito ad apposizione di sigilli, secondo la previsione del terzo comma della citata norma, solo alla duplice condizione che l'inventario stesso risulti completo di tutte le indicazioni prescritte dall'art 775 cod proc civ e che sia stato tempestivamente redatto nei termini all'uopo fissati dalla legge, o dal giudice a titolo di proroga. Gli indicati effetti, pertanto, vanno esclusi con riguardo ad un inventario, redatto in Sede di accettazione dell'eredita devoluta a un minore, il quale sia stato completato ed integrato, dopo la scadenza dei termini, con l'inclusione di beni del de cuius originariamente pretermessi, ancorche per fatto non ascrivibile a colpa dell'erede. (V 2689/78, mass n 392070; (V 3487/75, mass n 377654).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 769, Cod. Proc. Civ. art. 775, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)