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Sez. 3, Sentenza n. 18719 del 09/12/2003 (Rv. 568722 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIÀ PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO | Prova presuntiva - Convincimento del giudice di merito basato solo sulla predetta presunzione - Ammissibilità - Obbligo di ammettere altri mezzi di prova - Sussistenza - Esclusione - Limiti - Onere di motivazione - Ambito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568722-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIÀ PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO

Nella decisione della causa di merito, il giudice è libero di fondare il proprio convincimento su prove presuntive a differenza di altri mezzi di prova, ove le ritenga più attendibili, e non è tenuto ad ammettere gli ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti, se è già in grado di formarsi un convincimento sulla base delle risultanze acquisite al processo, essendo tuttavia in ogni caso tenuto a motivare le proprie scelte, e ad ammettere l'eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti e la prova non sia né inammissibile o ininfluente. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che non aveva ammesso alcune prove testimoniali, volte a dimostrare l'esistenza di un accordo, sul presupposto che già emergesse in via presuntiva la prova della inesistenza di tale accordo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)