Sez. L, Sentenza n. 3792 del 18/08/1977 (Rv. 387461 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - ESPRESSIONI ADOPERATE DALLE PARTI NEL CONTRATTO - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - ESPRESSIONI ADOPERATE DALLE PARTI NEL CONTRATTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Se per qualificare un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato non ci si puo riferire alle espressioni adoperate nell'atto negoziale, tuttavia tali espressioni possono costituire un elemento utile per l'indagine, specie se sono state ripetute nelle varie vicende di un lungo rapporto. D'altro canto, al fine della predetta operazione qualificativa, non e priva di significato la valutazione delle parti circa l'adeguatezza dello schema negoziale all'effettiva entita e valore delle prestazioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)