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Sez. L, Sentenza n. 9165 del 15/09/1997 (Rv. 508012 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Personale ferroviario - Disciplina dettata dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Disciplina di cui agli articoli 68 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 48 del d.P.R. n. 686 del 1957 relativa all'equo indennizzo - Alternatività - Esclusione - Conseguenze - Riconoscimento del diritto all'equo indennizzo per malattia contratta a causa di servizio - Riconoscimento del diritto a una rendita vitalizia in relazione a malattia professionale - Compatibilità - Norme dirette ad evitare il cumulo delle relative prestazioni - Operatività.
Stato
decisa il 1997-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508012-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Anche con riguardo al trattamento applicabile al personale ferroviario non sussiste un rapporto di alternatività fra le disciplina dettata dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quella di cui agli articoli 68 del d.P.R. n.10 gennaio 1957, n. 3 e e 48 del d.P.R. n. 686 3 maggio 1957, n. 686, relativa all'equo indennizzo, risultando quindi compatibile con il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo per malattia contratta a causa di servizio il parallelo riconoscimento del diritto a una rendita vitalizia in relazione a malattia professionale, salva peraltro l'operatività delle disposizioni dirette ad evitare il cumulo delle prestazioni.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)