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Sez. L, Sentenza n. 4198 del 23/03/2002 (Rv. 553223 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Disciplina dettata dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Disciplina ex articoli 68 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 48 del d.P.R. n. 686 del 1957 relativa all'equo indennizzo - Alternatività - Esclusione - Concorso - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553223-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

In relazione al trattamento applicabile al personale dell'ente poste non sussiste un rapporto di alternatività fra la disciplina dettata dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quella di cui agli art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e 48 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, relativa all'equo indennizzo, risultando quindi compatibile con il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo per malattia contratta a causa di servizio il parallelo riconoscimento del diritto a una rendita vitalizia in relazione a malattia professionale, salva l'operatività delle disposizioni dirette ad evitare la duplicazione delle prestazioni.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., Legge 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., Legge 03/05/1957 num. 686 art. 48, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 127 n. 1, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 190, Legge 19/01/1963 num. 15 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)