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Sez. L, Sentenza n. 13094 del 24/11/1999 (Rv. 531471 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Personale ferroviario - Disciplina dettata dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Disciplina ex articoli 68 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 48 del d.P.R. n. 686 del 1957 relativa all'equo indennizzo - Alternatività - Esclusione - Riconoscimento del diritto all'equo indennizzo per malattia contratta a causa di servizio - Presupposti.
Stato
decisa il 1999-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531471-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Anche con riguardo al trattamento applicabile al personale ferroviario non sussiste un rapporto di alternatività fra la disciplina dettata dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quella di cui agli art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e 48 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, relativa all'equo indennizzo, risultando quindi compatibile con il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo per malattia contratta a causa di servizio il parallelo riconoscimento del diritto a una rendita vitalizia in relazione a malattia professionale, salva peraltro l'operatività delle disposizioni dirette ad evitare il cumulo delle prestazioni. A tal fine il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità o di una lesione (previsto per i pubblici dipendenti al fine dell'attribuzione dell'equo indennizzo ed esteso ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato) non coincide pienamente con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita da malattia professionale (che compete, ove ne sussistano i presupposti, anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato), atteso che i due istituti si differenziano essendo l'equo indennizzo condizionato al fatto che l'assicurato abbia subito una "malattia" dalla quale consegue una "perdita permanente dell'integrità fisica", pur se non tale da comportare la totale inabilità al servizio, ma comunque ascrivibile ad una delle menomazioni elencate nelle tabelle A e B allegate al d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, e che tra la malattia contratta per causa di servizio e l'invalidità permanente ci sia un nesso di dipendenza causale.

Riferimenti normativi: DPR 23/12/1978 num. 915 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)