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Sez. 1, Sentenza n. 584 del 19/03/1982 Cc. (dep. 21/04/1982) Rv. 153312 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - TERMINI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - TERMINI - MISURE DI PREVENZIONE - TERMINE UNICO PER LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUTATO E PER IL DIFENSORE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 201 SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153312-01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - TERMINI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - TERMINI - MISURE DI PREVENZIONE - TERMINE UNICO PER LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUTATO E PER IL DIFENSORE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 201 SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*

Entro il termine di dieci giorni dalle comunicazioni all'interessato ed al difensore del provvedimento, con cui è stata decisa la applicazione della misura di prevenzione, debbono essere presentati da ciascuno di essi la dichiarazione di impugnazione e i motivi, non potendo essere utilizzata, per la presentazione di questi ultimi, la decorrenza del termine dall'ultima notifica, così come prevista dall'art. 201 secondo comma cod. proc. pen.. (V mass n 113268; (V mass n 099295 in genere).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)