Sez. 1, Sentenza n. 5780 del 09/11/1979 (Rv. 402418 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - POTERE DISCREZIONALE DI DEROGA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - POTERE DISCREZIONALE DI DEROGA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E insindacabile in Sede di legittimita la valutazione delle circostanze compiuta dal giudice del merito ai fini dell'Esercizio del suo potere discrezionale di derogare ai limiti di valore fissati dall'art 2721 cod civ per l'ammissione della prova testimoniale. (Conf 3287/71, mass n 354758).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)