Sez. 4, Sentenza n. 42662 del 09/07/2013 Ud. (dep. 17/10/2013) Rv. 257579 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Applicazione della pena su richiesta delle parti - Omessa confisca del veicolo - Conseguenze - Annullamento senza rinvio con contestuale.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzati per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto senza rinvio, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa, accessoria ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen. (Conf. a nn. 43809 e 44010 del 2013, non massimate).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 1, Cod. Strada art. 186 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)