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Sez. 1, Sentenza n. 1634 del 16/12/2014 Cc. (dep. 14/01/2015) Rv. 262001 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE | Inammissibilità - Procedura "de plano" - Questione oggetto di contrasto giurisprudenziale - Manifesta infondatezza dei motivi - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262001-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE

In tema di ricusazione, è illegittima l'ordinanza di inammissibilità adottata all'esito di procedura camerale "de plano" ai sensi dell'art. 41, primo comma, cod. proc. pen., quando i motivi addotti concernono questioni controverse nella giurisprudenza, poiché tale circostanza ne esclude la manifesta infondatezza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto necessaria l'instaurazione del procedimento camerale partecipato, ai fini della valutazione di ammissibilità della dichiarazione di ricusazione, dei componenti di un collegio incaricato della trattazione di un procedimento per l'applicazione di misure prevenzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)