Sez. 5, Sentenza n. 16311 del 23/01/2014 Cc. (dep. 14/04/2014) Rv. 259873 - 01
GIUDICE - ASTENSIONE - IN GENERE | Procedimento di prevenzione - Disposizioni del codice di procedura penale in tema di astensione e ricusazione - Applicabilità - Mancata indicazione degli atti compiuti dal giudice astenuto ancora dotati di efficacia - Conseguenze.
GIUDICE - ASTENSIONE - IN GENERE
Nel procedimento di prevenzione sono applicabili le norme previste dal codice di procedura penale in tema di astensione e ricusazione, sicché, in mancanza della indicazione degli atti che, in virtù del principio di conservazione, mantengono efficacia ai sensi dell'art. 42, comma secondo, cod. proc. pen., tutti gli atti compiuti dal giudice ricusato o astenuto sono tendenzialmente inefficaci.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)