Sez. 1, Sentenza n. 684 del 04/03/1968 (Rv. 331875 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE - PARTE INADEMPIENTE - DIVIETO DI ADEMPIMENTO - PRESUPPOSTI - REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE - PARTE INADEMPIENTE - DIVIETO DI ADEMPIMENTO - PRESUPPOSTI - REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - CONSEGUENZE.*
Il divieto posto dall'art. 1453 cod.civ. alla parte inadempiente di adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione presuppone che quest'ultima sia fondata. Esso non ha piu ragion d'essere quando la domanda di risoluzione non venga accolta giacche il rigetto della domanda di risoluzione lascia in vita il vincolo contrattuale e fa risorgere l'interesse alla esecuzione della prestazione. (V. 275-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)