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Sez. L, Sentenza n. 6147 del 02/05/2001 (Rv. 546385 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Sanità militare - Esigenze non superabili con il personale medico militare o con quello delle USL - Convenzioni stipulate tra Ministero della Difesa e medici civili - Natura del relativo rapporto - Rapporto di lavoro autonomo di tipo privatistico - Configurabilità - Atti autoritativi dell'amministrazione destinati ad incidere sullo "status" del prestatore di lavoro - Ammissibilità - Influenza di tali atti sulla natura del rapporto - Esclusione - Fattispecie relativa ad una ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto convenzionale da parte dell'amministrazione della Difesa per sopravvenuto difetto della relativa causa.
Stato
decisa il 2001-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546385-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Con riguardo alle convenzioni stipulate dal Ministero della Difesa con medici civili, generici o specialistici, quando le esigenze della sanità militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali (art. 1 legge 21 giugno 1986 n. 304), l'assenza di una posizione subordinata e i caratteri della collaborazione continuativa e coordinata fanno sì che nel rapporto in questione debbano ravvisarsi gli elementi del contratto di lavoro autonomo di natura privatistica assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario - analogamente a quanto avviene per il rapporto dei medici convenzionati di cui all'art. 48 legge 23 dicembre 1978 n. 833 (al quale l'art. 1, comma quarto, della legge n. 304 del 1986 assimila espressamente il rapporto dei medici convenzionati con l'amministrazione della Difesa) - a nulla rilevando in senso contrario che anche in detti rapporti siano configurabili atti autoritativi della pubblica amministrazione destinati ad incidere sullo "status" del prestatore di lavoro, quale ad esempio, la risoluzione del rapporto convenzionale per difetto sopravvenuto della causa che, in base al principio del buon andamento sancito dall'art. 97 Cost., l'amministrazione può deliberare unilateralmente, salvo esclusivamente l'obbligo di giustificare il recesso attraverso una non generica manifestazione dei motivi, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, in modo che possa esercitarsi il relativo controllo di legittimità in sede giurisdizionale (come avvenuto nella fattispecie).

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1986 num. 304 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)