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Sez. L, Sentenza n. 13393 del 13/09/2002 (Rv. 557368 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordo tra datore di lavoro e OO.SS. prevedente un unico criterio di scelta costituito dalla possibilità di accedere al prepensionamento - Mantenimento in servizio di alcuni lavoratori prepensionabili - Conseguenze - Pretestuosità e illegittimità del criterio di scelta concordato - Configurabilità - Esclusione - Valutazione da parte del giudice del merito dell'esecuzione del contratto secondo buona fede - Necessità - Parametri utilizzabili - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557368-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In materia di collocamenti in mobilità e di licenziamenti collettivi, ove il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali abbiano contrattualmente convenuto un unico criterio di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, costituito dalla possibilità di accedere al prepensionamento, e si rendesse possibile il mantenimento in servizio di alcuni lavoratori prepensionabili, tale fatto non implica automaticamente la pretestuosità ed illegittimità del criterio di scelta concordato, ma occorrerà valutare che il margine di discrezionalità del datore di lavoro nella scelta dei lavoratori prepensionabili da licenziare non sia utilizzato a mero scopo discriminatorio in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Ne consegue che nelle ipotesi in cui il criterio di scelta concordato sia insufficiente, ancorché legittimo, l'accertamento non deve più essere indirizzato all'individuazione del criterio di scelta, ma solamente alla fase attuativa della concreta applicazione di quello concordato, secondo il principio generale di correttezza o buona fede nell'esecuzione del contratto (con applicazione quindi di criteri di razionalità, obiettività e non discriminazione nei confronti del lavoratore prescelto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)