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Sez. L, Sentenza n. 9956 del 28/07/2000 (Rv. 538917 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordo tra datore di lavoro e OOSS prevedente un unico criterio di scelta costituito dalla possibilità di accedere al prepensionamento - Mantenimento in servizio di alcuni lavoratori prepensionabili - Conseguenze - Pretestuosità e illegittimità del criterio di scelta concordato - Esclusione - Valutazione da parte del giudice del merito dell'esecuzione del contratto secondo buona fede - Necessità - Parametri utilizzabili - Individuazione.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538917-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In materia di collocamenti in mobilità e di licenziamenti collettivi ove il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali abbiano contrattualmente convenuto un unico criterio di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, costituito dalla possibilità di accedere al prepensionamento, e il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio alcuni lavoratori prepensionabili, tale fatto non implica automaticamente la pretestuosità ed illegittimità del criterio di scelta concordato, ma il giudice del merito dovrà valutare l'esecuzione del contratto a norma dell'art. 1375 cod. civ., tenendo presenti la dinamica della vita aziendale e il criterio stabilito dall'art. 5, comma primo, della legge n. 223 del 1991, secondo cui l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, in attuazione dei criteri di scelta contrattuali, deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico - produttive ed organizzative del complesso aziendale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)