Sez. 3, Sentenza n. 12865 del 05/02/2009 Ud. (dep. 24/03/2009) Rv. 243122 - 01
ACQUE | Inquinamento idrico - Tutela penale - Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione - Acque reflue industriali - Nozione.
ACQUE
In tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari che recapitavano in tombini siti sulla pubblica via, collegati alla rete fognaria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 com. 1 lett. H CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)