Sez. 3, Sentenza n. 1415 del 05/03/1986 (Rv. 444825 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - FORMULAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ESTREMI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - FORMULAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ESTREMI.*
L'eccezione di cosa giudicata non richiede l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che essa risulti anche implicitamente dal contenuto sostanziale delle deduzioni avanzate dalle parti, dirette ad invocare gli effetti di una precedente decisione giudiziale ed espresse in modo tale da costituire chiara manifestazione della volontà di far valere l'effetto preclusivo. (Conf 2101/84, mass n 434143; (Conf 3814/82, mass n 421777).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)