Sez. L, Sentenza n. 3814 del 22/06/1982 (Rv. 421777 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DI PARTE - NATURA - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DI PARTE - NATURA - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
A differenza del giudicato formatosi nello stesso giudizio (cosiddetto giudicato interno), il quale può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il giudicato formatosi in altro giudizio (cosiddetto giudicato esterno) dà luogo ad una eccezione in senso proprio, che deve perciò essere proposta in Sede di merito nei modi di rito. Tale eccezione, peraltro, non richiede l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che essa risulti, anche implicitamente, dal contenuto sostanziale delle deduzioni avanzate dalle parti, dirette ad invocare gli effetti di una determinata pregressa pronuncia giudiziale. (V 5757/80, mass n 409591; (Conf 2013/80, mass n 405647, nella prima parte; (Conf 1433/78, mass n 390808; (Conf 1382/76, mass n 380088; (Conf 1008/76, mass n 379655, nella seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)