Sez. 2, Sentenza n. 2101 del 30/03/1984 (Rv. 434143 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DI PARTE - NATURA - FORMULE PARTICOLARI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DI PARTE - NATURA - FORMULE PARTICOLARI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il giudicato formatosi in altro giudizio (cosiddetto giudicato esterno), diversamente dal giudicato interno, non può essere rilevato d'ufficio, ma va fatto valere dalla parte alla stregua di una qualsiasi eccezione di merito, senza, peraltro, che siano necessarie formule particolari, essendo sufficiente, per l'assolvimento del relativo Onere, una valida manifestazione di volontà che indichi l'intendimento di invocare l'effetto preclusivo del giudicato. (V 5757/80, mass n 409591; (V 3471/78, mass n 392947; (Conf 3814/82, mass n 421777).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)