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Sez. 3, Sentenza n. 7795 del 20/12/1986 (Rv. 449746 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA RELATIVA ALLA CAUSA PRINCIPALE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449746-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA RELATIVA ALLA CAUSA PRINCIPALE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di chiamata in garanzia impropria, cioè fondata su un titolo distinto da quello relativo alla domanda principale, il vincolo di interdipendenza tra le due cause viene meno nel giudizio di impugnazione per effetto della mancata proposizione del gravame, da parte del soggetto rimasto soccombente, avverso la pronuncia relativa alla domanda principale giacché, con il passaggio in giudicato di tale pronuncia, la causa di garanzia impropria acquista la sua autonomia in virtù del principio della scindibilità della causa principale da quella di garanzia impropria. Ne deriva che, in detta ipotesi, tra i soggetti della causa principale, decisa con la pronuncia passata in giudicato, e i soggetti della causa di garanzia impropria non permane neppure un litisconsorzio di natura processuale, con la conseguenza della esclusione della necessità di integrare il contraddittorio. (nella specie, la parte, chiamata in garanzia dal convenuto, aveva a sua volta chiamato in garanzia un altro soggetto. La suprema Corte, alla stregua del carattere autonomo dei rispettivi rapporti, ha escluso, in Sede d'impugnazione inerente alla prima causa di garanzia, la necessità d'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'attore e del secondo chiamato, enunciando il principio di cui sopra). (Conf 4779/81, mass n 415475; (Conf 511/80, mass n 403895).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)